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La Legge n. 71/2013 del 24 giugno 2013, di conversione del D.L. n. 43/2013, ha introdotto il nuovo art. 7-
Pertanto a decorrere dal 26/06/2013, le misure attualmente stabilite in euro 1,81 e in euro 14,62, ovunque ricorrano, sono rideterminate, rispettivamente, in euro 2,00 e in euro 16,00.
In via generale è possibile continuare ad utilizzare le marche da bollo nei tagli precedentemente in vigore integrandole con quelle di taglio inferiore qualora sia dovuta l'imposta nella nuova misura richiesta. Allo stesso modo è possibile continuare ad utilizzare la carta bollata recante un valore inferiore all'imposta dovuta, a condizione che si proceda all'integrazione della differenza attraverso l'applicazione di marche da bollo così come previsto dall'art. 4, comma 1, del D.P.R. n. 642/1972.