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  • copertura rischi professionali

  • le cosiddette garanzie speciali "del costruttore"

  • fidjussione

  • polizza assicurativa





Polizza assicurativa a copertura ed a tutela dei clienti Lineaimmobiliare

In conformità alla  Legge 57 del 2001, Lineaimmobiliare ha contratto un'assicurazione a copertura di danni patrimoniali cagionati a terzi e/o ai clienti, nell'ambito professionale di Agente Immobiliare in mediazione Legge 39/89 e sucessive integrazioni.





Le cosiddette garanzie speciali

Con un decreto legge del 2005 il costruttore / società venditrice è tenuto a garantire il committente / l'acquirente a mezzo di fidejussione e con una polizza decennale l'immobile oggetto della compravendita, con Fideiussione e Polizza assicurativa.
Come funziona:

FIDEJUSSIONE

la fidejussione dovrà essere prodotta dal costruttore / società venditrice da Istituto Bancario /  compagnia assicurativa ovvero ente autorizzato dalla Banca d'Italia.

Andrà a garantire:  non è necessaria la fidejussione nel caso le somme di denaro che vengano erogate da un Istituto Mutuante;

  • le somme erogate a titolo di caparra (qualsiasi tipologia di caparra) ;

  • le somme erogate a titolo di integrazione della caparra;

  • tutte le somme erogate a titolo d' acconto;

  • le somme pagate per integrare gli acconti


la fidejussione deve essere consegnata all'acquirente contestualmente alla sottoscrizione del contratto preliminare, cosiddetto compromesso, a pena della nullità dello stesso.

Il fidejussore garantirà l' eventuale restituzione di tutte le somme elencate, per esempio nel caso il costruttore entri in una fase di mutamento improvviso da non poter più garantire gli impegni presi con la parte.
La fidejussione cessa di avere il suo effetto al momento della stipulazione del contratto notarile definitivo.

POLIZZA ASSICURATIVA
la società venditrice è obbligata a rilasciare a favore dell'acquirente una polizza assicurativa indennitaria decennale .

assicurerà :

  • i vizi ed i difetti dell'immobile;

  • i vizi possono essere gravi o non gravi, questi ultimi sono stati anche evidenziati da varie sentenze di Cassazione;

copertura dei danni materiali e diretti all'immobile;

  • i danni ai terzi derivanti da rovina parziale o totale dell'immobile;

  • gravi difetti costruttivi;


tutti i danni che si potranno manifestare dopo l'acquisto dell'immobile e quindi dopo la stipulazione del contratto definitivo.


 
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